PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea a soggiornare legittimamente in Italia.
A seguito del rilascio la permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso e per svolgervi le attività inerenti il motivo per cui è stato rilasciato o le altre consentite dalla legge.
La disciplina del permesso di soggiorno è contenuta nel D.lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione – T.U.I.), così come recentemente modificato dal decreto n. 113/2018, e nel D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni.
Termini di richiesta
A norma dell’art. 5, secondo comma del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.) il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal primo ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano.
Soggetti coinvolti
Chi deve richiederlo?
Devono farne richiesta i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni non ne ha bisogno.
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non devono richiedere il permesso di soggiorno: qualora il soggiorno abbia durata superiore a tre mesi, trascorso il primo trimestre dall’ingresso in Italia questi dovranno semplicemente iscriversi all’anagrafe del comune di residenza, mentre per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.
Chi lo rilascia?
Competente al rilascio del permesso di soggiorno è la Questura della provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.
Il procedimento è ad istanza di parte e la richiesta normalmente è presentata, entro il termine previsto dal Testo Unico, presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura, In caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del Regolamento di attuazione al T.U.I., la richiesta è presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.
In alcuni casi, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.a. (ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge n. 3/2003), le istanze sono presentate per il tramite di Uffici Postali abilitati.
Si tratta delle richieste di rilascio (ma anche di rinnovo, come precisato più oltre al paragrafo Rinnovo) del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)
Motivi del rilascio e tipologia di permessi
A norma dell’art.11, primo comma del Regolamento attuativo al T.U.I., il rilascio del permesso di soggiorno avviene (quando ne ricorrono i presupposti) per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dallo stesso T.U.I., ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
- richiesta di asilo ed asilo;
- emigrazione in un altro Paese;
- acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi;
- motivi di giustizia, su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., nonché per i delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7532;
- residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
- cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, del Testo Unico;
- integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del Testo Unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del medesimo Testo Unico.
Al cittadino straniero entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
I documenti necessari per presentare la richiesta
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l’interessato dovrà presentare:
- il modulo di richiesta, debitamente compilato;
- il passaporto (o altro documento equipollente in corso di validità), con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia in formato A4 del documento di riconoscimento (a tal fine sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici dell’intestatario ed i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese);
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da 16,00 euro;
- l’attestazione del versamento del contributo per il rilascio del permesso (come meglio specificato oltre, al paragrafo Costi);
- una fotocopia in formato A4 dell’eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione alla specifica tipologia di permesso richiesto.
La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d’indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia.
La procedura
Presso gli Uffici Postali abilitati
Se l’istanza è presentata presso gli Uffici Postali abilitati il richiedente dovrà servirsi dell’apposito kit giallo (reperibile gratuitamente presso un qualsiasi ufficio postale), compilando i moduli presenti all’interno secondo le istruzioni allegate.
In caso di difficoltà a reperire il kit è possibile compilare la domanda di rilascio o di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni in cui il servizio è presente.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Postale, l’operatore di Poste consegnerà al richiedente una lettera raccomandata di convocazione contenente la data, l’ora e l’indicazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente dove dovrà recarsi per effettuare i rilievi foto-dattiloscopici (impronte digitali).
In Questura
Qualora l’istanza sia presentata direttamente in Questura l’ufficio, dopo aver eseguito i rilievi foto-dattiloscopici, consegnerà al richiedente una copia della richiesta con apposto un timbro recante la data di deposito e l’indicazione del giorno in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo.
Fino ad allora la ricevuta di presentazione della richiesta è documento idoneo ad attestare la regolare permanenza dello straniero in Italia.
Permesso di soggiorno elettronico
A partire dall’11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico (PSE- 380).
Il compito di produrre ed attivare il documento spetta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle Questure.
Il documento consiste attualmente in una smart-card dotata di chip, al cui interno sono riportate indicazioni volte a garantire la sicurezza e l’effettiva regolarità del soggiorno sul territorio italiano (generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, numero e tipologia del documento, data di emissione e di validità, motivi del soggiorno, generalità di eventuali figli).
I figli dei richiedenti che non hanno ancora compiuto quattordici anni sono inseriti nel titolo di soggiorno dei genitori.
Ricevono a tal fine una smart-card, che tuttavia è un mero allegato di quella di uno dei genitori: pur essendovi riportate le foto e le generalità del minore, il numero e la scadenza del documento sono infatti quelli del permesso di soggiorno del genitore.
Se i figli dei richiedenti, pur minorenni, hanno invece già compiuto quattordici anni sono muniti di permesso di soggiorno individuale.
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Durata del permesso di soggiorno
A norma dell’art. 5, terzo comma del T.U.I. la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto di ingresso.
Tale durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi se rilasciato per visite, affari e turismo;
- inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, universitari e di alta formazione artistica, musicale o coreutica, fatta salva la verifica annuale di profitto e con la possibilità di prolungarlo di altri dodici mesi una volta compiuto il percorso formativo;
- superiore alla necessità specificamente documentate negli altri casi previsti dal Testo Unico dell’Immigrazione e dal relativo Regolamento di attuazione;
- superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- superiore ad un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- superiore due anni in relazione ad un contratto di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e di quelle ulteriori contemplate nel Testo Unico sull’Immigrazione.
Analogamente a quanto avviene per il rilascio, determinate richieste di rinnovo sono presentate tramite gli Uffici Postali abilitati.
Si tratta delle richieste inerenti i seguenti motivi:
- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)
In tutti gli altri casi la richiesta è presentata alla Questura territorialmente competente.
Fatti salvi i casi previsti dal T.U.I. e dal relativo Regolamento di attuazione, il rinnovo non può avvenire per una durata superiore a quella del rilascio iniziale.
Il possesso della ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno conferisce allo straniero la titolarità dei diritti spettanti a chi è in possesso del documento effettivo.
Rifiuto del rinnovo
In certi casi la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutata.
Ciò accade generalmente se sono venuti meno i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato e negli altri casi previsti nel T.U.I., salvo che nel frattempo non siano sopraggiunti nuovi elementi in grado di sanare l’irregolarità riscontrata.
Tutele
L’art. 5, quinto comma del T.U.I. contempla tuttavia particolari tutele in favore del richiedente il rinnovo che abbia chiesto il ricongiungimento familiare, abbia costruito legami familiari in Italia o possieda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In tali ipotesi l’eventuale rifiuto del rinnovo deve essere infatti valutato tenendo conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e delle conseguenze che un’eventuale espulsione potrebbe avere per l’interessato e per i suoi familiari.
Tipologie di permessi
L’art. 14 del regolamento di attuazione precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
A tal fine chiarisce che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale permette ad esempio l’esercizio di lavoro autonomo, previa la sussistenza del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, nonchè di attività in veste di socio lavoratore di cooperative.
Il permesso per lavoro autonomo consente invece anche l’esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto lavorativo è in corso, previa comunicazione, a carico del datore, alla Direzione provinciale del lavoro.
Permessi di soggiorno in casi speciali
Il capo III del T.U.I., rubricato “Disposizioni di carattere umanitario”, contempla speciali ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno in favore di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di protezione.
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
E’ una particolare tipologia di permesso di soggiorno rilasciato dal Questore, anche su proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per i delitti di cui all’art. 3 della legge 75/1958 o di quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., o anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergono pericoli concreti per la sua incolumità.
Il permesso reca la dicitura “casi speciali” ed è finalizzato a consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
E’ revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale o comunque accertate dal Questore, oppure quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica
E’ rilasciato dal Questore, previo parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente o su proposta di quest’ultima, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per gravi delitti commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti dello straniero ed emerge un pericolo concreto ed attuale per la sua incolumità, conseguente alla scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari o di un giudizio.
Anche tale permesso reca la dicitura “casi speciali”, ha durata di un anno ed ha lo scopo di sottrarre la vittima alla situazione di violenza, consentendole l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 442 del 7 luglio 2000 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Permesso per calamità
Introdotto dal Decreto n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini) è una particolare ipotesi di permesso di soggiorno prevista in favore dello straniero il cui Paese di origine è stato colpito da calamità talmente gravi da impedirne il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.
Ha durata semestrale ed è valido nel solo territorio nazionale.
Permette di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Permesso per atti di particolare valore civile
Rappresenta un ulteriore novità del decreto Salvini (n. 113/2018) ed è disciplinato dall’art. 42 bis del T.U.I., che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile tra quelli elencati all’art. 3 della legge n. 13/1958.
In tali casi il Ministro dell’interno, su proposta del Prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis del T.U.I..
Il permesso ha durata biennale ed è rinnovabile.
Consente l’accesso allo studio nonché lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Conversione del permesso di soggiorno
La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo mediante il quale un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, chiede il rilascio di un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario.
A norma dell’art. 11, primo comma del D.P.R. 394/99 (Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione) il motivo indicato sul permesso di soggiorno deve essere lo stesso presente sul visto di ingresso.
La conversione avviene chiedendo prima il nullaosta allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura territorialmente competente (determinata in base al luogo di residenza dello straniero) e poi la conversione alla Questura.
Condizione necessaria ai fini della conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Ipotesi di conversione
Tra le principali ipotesi di conversione del permesso di soggiorno ricordiamo che:
- il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia;
- il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno;
- il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.